L’art. 4, comma 4, del decreto Sostegni ha stabilito l’automatico annullamento dei debiti – ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli (art. 3, D.L. n. 119/2018 e art. 16-bis, D.L. n. 34/2019) o nel saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, legge n. 145/2018):
(i) di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
(ii) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
(iii) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e
(iv) dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Il decreto Sostegni, poi, oltre a demandare l’attuazione delle disposizioni in esame ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, stabiliva, fino alla data individuata da tale decreto attuativo, la sospensione della riscossione di tutti i debiti aventi le caratteristiche di importo e scadenza sopra riportati e la sospensione dei relativi termini di prescrizione. Va notato che, stando al tenore letterale della norma, l’ambito applicativo della sospensione della riscossione e della prescrizione sembrerebbe riguardare tutti i contribuenti, e non solo quelli con reddito fino 30.000 euro.
Il comma 9 dell’art. 4, del decreto Sostegni, infine, escludeva infine dalla suddetta disciplina:
– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
– i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e n. 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale);
– l’IVA riscossa all’importazione.