Il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento basato sul “redditometro” può produrre qualsiasi documento – e non necessariamente il rendiconto annuale della Banca – per dimostrare che le spese assunte dall’Ufficio quale indice di capacità contributiva sono state sostenute con le somme provenienti da conti correnti costantemente alimentati da fondi provenienti da conti di risparmio gestito. È quanto emerge dalla sentenza n. 5738/2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. (La S.C. ha accolto il ricorso di un architetto che ha impugnato l’accertamento ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/73 facendo leva sui rendimenti bancari di un’ingente somma ricavata dalla cessione di quote sociali).