La sentenza della Corte di Cassazione n. 6930 del 17/03/2017 offre l’occasione per ritornare ancora una volta sui profili di responsabilità amministrativa tributaria conseguenti alla violazione di adempimenti fiscali che il contribuente affida al proprio commercialista.
La sentenza richiamata, conforme ad altre precedenti, riporta l’attenzione sulla corretta interpretazione del combinato normativo contenuto nel D.Lgs. n. 472/1997, concernente il profilo psicologico della volontarietà e della colpevolezza, e censura senza mezzi termini il comportamento del contribuente che si disinteressa completamente del modo in cui il professionista da lui incaricato per gli adempimenti fiscali se ne occupa materialmente, imputando allo stesso contribuente la responsabilità amministrativa per culpa in vigilando, allorquando risultino commesse plurime violazioni e per diversi periodi d’imposta.
In materia di violazioni amministrative tributarie, risponde in linea generale, per le sanzioni collegate alle irregolarità e agli inadempimenti, l’autore materiale dell’illecito (di norma, lo stesso contribuente), ossia chi con la propria azione od omissione ha commesso o concorso a commettere la violazione stessa (cfr. art. 2, secondo comma del D.Lgs. n. 472/1997).
Accanto al profilo oggettivo della violazione (l’azione o l’omissione), ai fini della responsabilità per l’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria è tuttavia richiesta la presenza di altri due elementi, di natura psicologica,specificamente previsti dal successivo art. 5:
la coscienza e volontà nella commissione dell’illecito (volontarietà dell’azione o dell’omissione);
la colpevolezza, intesa come presenza dei profili del dolo (ossia l’intenzionalità) o della colpa (imprudenza, negligenza, inosservanza di disposizioni normative), anche nella forma lieve.
Ciò significa che, in assenza di entrambi i profili della colpevolezza, il contribuente non può essere chiamato a rispondere della sanzione amministrativa tributaria.
Il principio affermato trova una deroga che opera quando la violazione si riferisce alla posizione fiscale di una persona giudica: in tal caso, della relativa sanzione amministrativa tributaria risponde in via diretta ed esclusiva la stessa persona giuridica, ex art. 7 del D.L. n. 269/2003.
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