Analogie e differenze con le precedenti normative– Le disposizioni appena enunciate sono fortemente caratterizzate da un carattere di generalità non specificando nel particolare gli atti definitori non interessati da tale provvedimento; a tal punto è opportuno andare a richiamare l’ultima finestra di riammissione avente ad oggetto i debiti rateizzati con l’Agenzia delle Entrate la quale presenta diverse analogie o comunque termini di raffronto con il provvedimento oggetto di trattazione; ebbene è opportuno ricordare quanto definito dalla Legge n°208 del 2015 la quale ammetteva per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale.
Come specificato nella Circolare 13/E del 23 aprile 2016, la riammissione operava limitatamente al versamento delle imposte dirette (anche l’IRAP era però ammessa), a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”.
La riammissione riguardava coloro che:
- hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis2 , del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
- hanno optato per il pagamento in forma rateale;
- sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.
Ebbene le indicazioni appena citate sembrano ripercorribili anche per le nuove riammissioni previste dalla Legge n°160/2016, sono quindi ammesse alla rimessione in termini delle dilazioni le rateazioni aventi ad oggetto l’accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento, PVC e o invito a comparire; gli ultimi due atti definitori appena citati non sono più in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. Sembrerebbero esclusi, salvo precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, le rateazioni collegate agli istituti deflattivi quali la mediazione e la conciliazione giudiziale.
Arriviamo alle differenze tra i due provvedimenti. Innanzitutto la riammissione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 stabiliva che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive previste dal nuovo piano di rateazione comporta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione; nulla è invece definito dalla Legge n°160/2016 per le rateazioni con L’Agenzia delle Entrate al contrario invece di quanto previsto per Equitalia.
Dovrebbero trovare applicazione quindi le regole ordinarie per effetto delle quali si decade dalla rateazione in seguito del mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella successiva; ancora il precedente provvedimento prevedeva che per essere riammessi alla rateazione il contribuente doveva provvedere al pagamento dell’ultima rata scaduta con la ricevuta da allegare all’istanza di riammissione , nulla ora è stabilito a riguardo, o meglio è sufficiente la semplice presentazione della domanda di riammissione, differenza; per ultimo ma non in ordine di rilevanza, le disposizioni della Legge 160/2016 sembrerebbero non escludere l’Iva come oggetto di piani di rateazione riammissibili alla dilazioni; prescrizione invece prevista nella Legge di Stabilità 2016.
Conclusioni – Trattandosi di una dilazione ex-novo, trovano applicazione le disposizioni normative dell’art.15 ter del D.P.R. 602/73 ossia relative al lieve inadempimento; ebbene si ricorda che al contrario di quanto stabilito con la circolare sopra richiamata con la quale l’Amministrazione Finanziaria aveva assegnato all’istituto del lieve inadempimento un ventaglio applicativo piuttosto ampio prevedendo un ambito oggettivo di applicazione che varia dalle rateazioni disposte a seguito degli accertamenti relativi al controllo automatizzato o formale di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/73, agli atti di acquiescenza, fino alla mediazione, la conciliazione giudiziale e l’accertamento con adesione. La Cassazione invece aveva stabilito, con la Sentenza n°9176 depositata in data 6 maggio 2016, che il lieve inadempimento non trova applicazione in riferimento agli atti di acquiescenza agli avvisi di accertamento o agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta, conciliazione giudiziale e mediazione ma invece è configurabile solo in relazione agli accertamenti con adesione e agli avvisi bonari espressamente indicati nell’art 15 ter) D.P.R 602/1973.