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La nuova legge di bilancio 2019 ha facilitato l’accesso al regime forfettario , prevedendo come condizione il conseguimento di ricavi o percezione di compensi non superiori a 65 mila Euro

L’Agenzia delle Entrate ha però aggiunto e validato, con la risposta a interpello n. 335 del 9 agosto 2019, un’espressa causa di esclusione; infatti chiarisce che non possono avvalersi del regime forfettario, le persone fisiche che svolgono l’attività autonoma o d’impresa in maniera prevalente per datori di lavoro con cui intercorrano rapporti di lavoro in essere o sono intercorsi per i due precedenti periodi d’imposta a quello attuale. Naturalmente sono esclusi quei soggetti che svolgono il periodo di pratica ai fini dell’esercizio di professioni.

Questa previsione è un’ evidente misura di contrasto al fenomeno delle false partita iva , che prevedono la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in autonomo , magari per fruire della tassazione agevolata del forfettario come nuova apertura.