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La legge di Bilancio 2019 ritocca e rende definitive le nuove modifiche al nuovo Regime forfettario denominato impropriamente FLAT TAX 2019, definendo il perimetro di accesso e l’entità delle cause ostative.

Viene estesa la possibilità di applicazione di tale regime fiscale agevolato con imposta sostituiva al 15% per le imprese e piccole p.iva con ricavi / fatturato / incassi fino ai 65mila Euro.

Inoltre l’accesso al nuovo regime forfettario non sarebbe più vincolato al rispetto di limiti di
spesa per dipendenti e collaboratori, attualmente pari a 5.000 euro ai sensi dell’art. 1, comma
54, lettera b), della legge n. 190/2014 e per beni strumentali, attualmente pari a 20.000 euro ai
sensi della lettera c).

Allo stesso tempo sarebbero rinforzate le cause di esclusione dall’adozione elencate al
successivo comma 57.

Costituiscono infatti causa di esclusione dal regime in parola la
partecipazione in  società a responsabilità limitata e non più soltanto ad S.r.l.
“trasparenti” ai sensi dell’art. 116 TUIR.

L’ultima versione della disposizione in commento ha parzialmente modificato la condizione
rendendo più agevole l’accesso al regime forfetario. In particolare, la nuova “causa ostativa” è
fondata su due condizioni che devono essere contestualmente verificate. La presenza di solo
una di esse non impedirà al contribuente di fruire del nuovo regime forfetario. In particolare,
non possono accedere al nuovo regime forfetario, gli esercenti attività d’impresa, arti e
professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

  1. controllano direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata;
  2. esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle
    svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

L’accesso al regime sarebbe inoltre precluso a coloro i quali hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati nel corso dell’anno precedente e che esercitano la nuova attività di impresa, arte o professione prevalentemente nei confronti diuno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o di soggetti ad essi riconducibili.