Il Nuovo Decreto varato a causa dell’Emergenza CoronaVirus ,e ancora da ufficializzare ad oggi in Gazzetta Ufficiale, prevede i seguenti punti cruciali:
- Versamenti tributari sospesi
Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio .
Ciò è valido per :
i contribuenti ” danneggiati” ricompresi nelle categorie interessate dal decreto quali: strutture ricettive e tutto ciò assimilabile al turismo, settore ristorazione, cinema,teatri, sale da ballo, impianti sportivi, parchi divertimento, aziende termali,etc etc
Tutto il resto dei contribuenti, che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, potranno comunque sospendere i versamenti ( quelli compesi tra l’8 e il 31 marzo), mentre per gli altri che hanno conseguito ricavi superiori a 2 milioni di €, si concede solo un rimando al 20 marzo per i versamenti dovuti al 16.
- Sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate tra l’ 8 marzo e il 31 maggio 2020 :
– attività di controllo, liquidazione, avvisi automatizzati
– istanze di interpello
– termini per il ruling internazionali , etc etc
Di pari passo, per via dell’evento eccezionale sono sospesi anche i termini di prescrizione e di decadenza relativi alle attività degli Uffici Enti impositori, riscossioni, previdenziali fino al 31/12 del secondo anno successivo . Ciò equivale a dire , tranne una nuova interpretazione più favorevole, che slittano di 2 anni i termini di accertamento standard. ciò dovrebbe essere valido per l’intero territorio nazionale. Si aspettano circolari dirimenti in merito
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- Riconoscimento indennizzo di 600 Euro
su base mensile per marzo ( e rinnovabile ad aprile) , non tassabile, stimato per quasi 5 milioni di persone , quali lavoratori autonomi e le partite IVA ovvero professionisti non iscritti a ordini, in gestione separata, artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri,stagionali settori del turismo, lavoratori del settore spettacolo. Inoltre è istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza pari a 300 milioni di euro per coprire tutti gli esclusi dall’ indennizzo di 600 €, compresi i professionisti iscritti agli Ordini.
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- Ammortizzatori sociali e Cassa integrazione
Cassa integrazione ordinaria per i dipendenti delle imprese colpite dall’Emergenza situati nei Comuni della zona rossa ( Lombardia e Veneto )
Cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, valida per i datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.Sono esclusi i datori di lavoro domestico.