Come da provvedimento 374343 del 23/12/2021 , dal 1 luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove modalità per l’invio telematico dei flussi che interessano le operazioni attive e passive con l’estero;
Dal lato operazioni attive:
entra l’ obbligo di fatturazione elettronica con l’estero. Ricordiamo che il cliente/fornitore estero continuerà a ricevere/inviare la fattura in formato cartaceo (ad esempio pdf allegato alla mail). Sarà l’impresa italiana, invece, obbligata entro 12 giorni dalla data dell’operazione a trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) il file della fattura elettronica (formato XML); pertanto nel codice SDI del cliente andrà indicato XXXXXXX
Dal lato operazioni passive:
le novità sono ancora più molteplici e rilevanti poichè anche gli ACQUISTI DALL’ESTERO dovranno essere comunicati mediante fattura elettronica ; pertanto chi riceve la fattura cartacea dal fornitore estero sarà obbligato a emettere un’autofattura / integrazione trasmettendola elettronicamente allo SDI.
Vediamo le casistiche di ACQUISTI DALL’ESTERO e le relative codifiche di tipologia fattura:
- TD16 INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHANGE INTERNO ( fatture ricevute da imprese pulizie, fatture di subappaltatori in edilizia, cessioni di rottami, acquisti di tablet e cellulari, ecc.)
- TD17 INTEGRAZIONE / AUTOFATTURA ACQUISTI SERVIZI DALL’ESTERO
- TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO BENI INTRACOMUNITARI
- TD19 INTEGRAZIONE / AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART 17 C.2 DPR 633/972
Caso
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Metodo e termini IVA reverse charge
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Annotazione registri
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Scadenza
trasmissione XML
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1 – Acquisto interni di beni mobili da fornitore extra UE
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Autofattura art. 17, comma 2
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione (*)
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Registro vendite: entro il 15 mese successivo con imputazione a mese effettuazione
Registro acquisti: entro termine liquidazione in cui viene esercitata detrazione
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TD19 da trasmettere:
entro il 15 del mese successivo se mero flusso esterometro (autofattura cartacea);
entro 12 giorni dall’effettuazione se autofattura elettronica
(data XML = data effettuazione)
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2 – Acquisto interni di beni mobili da fornitore UE
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Integrazione art. 17, comma 2 e articoli 46-47
Mese arrivo fattura fornitore (**)
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Come sopra ma con imputazione riferimento mese arrivo fattura
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TD19 da trasmettere entro il 15 del mese successivo arrivo fattura
(data XML = data arrivo fattura fornitore UE)
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3 – Acquisto intracomunitario di beni
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Come caso n. 2
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TD18 entro il 15 del mese successivo arrivo fattura
(data XML = data arrivo fattura fornitore UE)
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4 – Acquisto servizi generali da fornitore stabilito extra UE
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Autofattura art. 17, comma 2
Entro 15 del mese successivo effettuazione
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Come caso n. 1
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TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data effettuazione)
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5 – Acquisto servizi generali da fornitore stabilito UE
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Come caso n. 2
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Come caso n. 2
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TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data ricezione fattura fornitore UE)
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6 – Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali)
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Come caso n. 1 se fornitore extra UE
Come caso n. 2 se fornitore UE
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Come caso n. 1 se fornitore extra UE
Come caso n. 2 se fornitore UE
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TD17 o TD19 a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni
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(*) Nel caso di pagamento e/o fatturazione anticipata rispetto alla spedizione/consegna non vale la fatturazione differita se D.D.T. mancante o successivo (circolari n. 27/E/1975 e n. 18/E/2014); valgono termini differiti se spedizione/consegna documentata da D.D.T. antecedente fatto anticipatorio.
(**) Autofattura art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 (TD20) se la fattura non arriva entro il 2° mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione
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