Seleziona una pagina

Se l’IVA è una imposta indiretta o sugli scambi che risulta sostanzialmente neutra per i soggetti passivi del tributo ed incide solo sul consumatore finale,peraltro escluso dal rapporto giuridico d’imposta, tuttavia, il Legislatore ha concesso la possibilità di procedere ad acquisti di merce senza l’addebito dell’Iva in capo all’acquirente ( ad esempio, operazioni intra U.E., ovvero acquisti in sospensione con lettere d’intento), operazioni che si prestano, potenzialmente, alla realizzazione di condotte fraudolente.
In quest’ambito, giocano un ruolo di rilievo le c.d. “frodi carosello”, attuate mediante l’interposizione di soggetti (c.d. “missing trader”) che effettuano acquisti intra U.E. (quindi senza versamento dell’IVA al fornitore comunitario) di particolari beni, generalmente di elevato valore economico e/o di ampia diffusione commerciale (fra i quali, autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carni bovine e animali vivi), per rivenderli, più o meno contestualmente, ad altro soggetto (c.d. “interponente”), ponendo in essere una cessione imponibile ai fini IVA, in quanto effettuata sul mercato interno nei confronti di un soggetto residente.
In sostanza, il soggetto residente interposto – al quale è, generalmente, riconosciuta una provvigione, quantificata in misura percentuale sull’IVA evasa – acquista cartolarmente la merce senza averne mai la materiale disponibilità, svolgendo una mera funzione di prestanome nell’operazione, che si conclude con l’omesso versamento dell’IVA da parte di quest’ultimo e con la detrazione dell’imposta da parte dell’interponente.
Lo stesso manuale sui controlli della G.d.F. – Circolare n. 1/2018 – evidenzia che “ la sussistenza di una frode, nei termini dianzi prospettati, deve essere adeguatamente dimostrata e documentata dagli organi di controllo, essenzialmente fornendo la prova dell’accordo fraudolentemente posto in essere tra interposto ed interponente, per ottenere i benefici sopra indicati, nonché della consapevole partecipazione alla frode stessa dei diversi soggetti che, a vario titolo, risultano nella stessa coinvolti”.
La stessa G.d.F. rileva, sulla base della propria esperienza operativa, la crescente partecipazione, a detti sistemi di frode, di soggetti, con funzioni di “filtro”, che hanno lo scopo di allungare la “catena” delle operazioni formalmente documentate, rendendo più difficoltosa la ricostruzione dei fatti.
In quest’ottica, i tecnici delle Fiamme Gialle invitano i verificatori, ogni qualvolta rilevino indizi circa la partecipazione a fenomeni della specie, ad indirizzare ogni sforzo per acquisire elementi utili a comprovare tali sospetti. “Particolare importanza dovrà, in tale ottica, essere attribuita a ogni elemento indicativo dell’assenza di una contrapposizione di interessi fra cedente e acquirente, nonché della preordinata volontà, da parte del soggetto interposto, di non adempiere agli obblighi di versamento”.