Il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n .146 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cosiddetto “Decreto fiscale”) con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare introduce una particolare novità dal 01/01/2022 ossia l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, per i lavoratori autonomi occasionali.
Come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale. A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”. Il prelievo INPS è applicato sulla sola parte di compensi eccedenti i 5.000 euro.
Le modalità operative di comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni lavorative di durata non superiore ai 30 giorni.
Si effettua con il modello UNI – intermittente , attraverso:
- il sito servizi.lavoro.gov.it
- posta elettronica, anche non certificata
- SMS
- App
Oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale che puo avvenire in determinate condizioni , la violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
In caso di adempimento in oggetto si consiglia di prendere contatto con il Consulente del Lavoro.