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Al fine di contrastare l’evasione,” semplificare” il Fisco ,  snellire e dematerializzare i processi delle imprese, viene esteso quindi l’obbligo di emissione di fattura elettronica dalle Pubbliche Amministrazioni, anche per le operazioni effettuate tra altri privati titolari di partita iva ( B2B, B2C).

La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzare gli standard previsti per la FatturaPA per tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, ed ora anche per la formazione (XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di Interscambio, della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.

In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso.

Secondo quanto previsto dalla normativa sulla fatturazione elettronica e, più in particolare, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, l’iter di emissione della fattura elettronica prevede la generazione e l’invio al Sdi della fattura elettronica entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.

Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si trovano nel cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14.

Con riferimento alle predette scadenze di decorrenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica si ricorda che, in caso di inosservanza dell’obbligo trovano applicazione le previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97

Le sanzioni potrebbero essere, anche se inizialmente,  viene concessa la possibilità di minimi ritardi :

– dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato;

– da 250 a 2.000 euro quando la circolazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo