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La Fiscalità Internazionale

 

La fiscalità internazionale presenta innumerevoli tipologie di riscontri e variabili che il contribuente deve tenere conto e difficilmente riesce ad individuare l’opportuno inquadramento delle fattispecie ai fini dichiarativi in Italia. Sotteso lo stringente fenomeno del monitoraggio fiscale, Lexperto & Partners assiste i propri clienti RESIDENTI e NON RESIDENTI in tutte le problematiche attinenti la fiscalità internazionale; per questo, in ottemperanza del principio del reddito globale, qualsiasi residente italiano con titolarità di investimenti all’estero, sotto ogni forma sia di proprietà immobiliari detenute in Paesi Europei e non, sia di oggetti preziosi o d’arte, sia di beni mobili iscritti in pubblici registri esteri, sia di partecipazioni societarie, è tenuto a dichiarare la loro detenzione durante il periodo d’imposta, nel proprio modello Unico italiano; anche se l’investimento non è più detenuto alla fine dell’anno, va indicato lo stesso nel quadro RW, che pertanto deve essere opportunamente compilato, determinando l’IVAFE o IVIE dovute.

Ricordiamo dunque che in base al paese estero dove è posseduto l’immobile, varierà la base imponibile di riferimento ricondotta al valore catastale o al costo storico oppure al valore di mercato dell’immobile.

Concludendo in merito alla detenzione di c/c esteri ,la novità introdotta dalla legge, approvata lo scorso 4 dicembre 2014, sta proprio nell’innalzamento della soglia limite, da 10.000 euro a 15.000 euro, entro la quale non vi è l’obbligo dichiarativo nel quadro RW.

I nostri professionisti, analizzate le convenzioni bilaterali esistenti, individueranno la corretta tassazione e le conseguenti patrimoniali estere dovute, evitando i fenomeni di doppia imposizione e modulando gli adeguati crediti d’imposta spettanti.

Enunciamo di seguito brevemente i requisiti valevoli per la condizione di residenza nello Stato Italiano:

Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.

Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999. I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali).

Servizi principali

 

  • Determinazione dei requisiti per la sussistenza della residenza
  • Iscrizione del cittadino negli elenchi AIRE
  • Assistenza negli obblighi dichiarativi fiscali per i RESIDENTI e NON
  • Servizi professionali per società estere con stabile organizzazione in Italia
  • Studio della trasparenza fiscale tra i PAESI WHITE LIST ed espletamento dell’obbligo dichiarativo per le operazioni intercorse con quelli BLACK LIST
  • Studio della problematica dell’esterovestizione