Questo scritto esamina il funzionamento della nuova tassazione forfettaria dei redditi prodotti all’estero da parte dei soggetti, che hanno avuto la residenza all’estero per almeno nove periodi fiscali durante gli ultimi dieci anni (ossia 9 su 10) e che trasferiscono la residenza in Italia. Tali redditi, indipendentemente dall’importo sconteranno un’imposta sostitutiva chiamata Flat Tax. Il suddetto meccanismo costituisce una precauzione onde evitare degli abusi da parte di quei soggetti che surrettiziamente intendono trasferire la propria residenza fuori dai confini italiani per poi rientrare pochi mesi dopo beneficiando così dell’agevolazione della flat tax. Sono analizzati anche le modalità di esercizio dell’opzione.
È ormai ufficiale l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 152 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che ha introdotto il nuovo articolo 24-bis nel TUIR in materia di tassazione sostitutiva forfettaria per i redditi prodotti all’estero per coloro che decidono di trasferirsi in Italia. È stato, infatti, pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’08.03.2017 che stabilisce le regole per esercitare l’opzione. Sostanzialmente i soggetti interessati dovranno esprimere l’opzione in sede di Dichiarazione dei Redditi. L’agevolazione consiste nel pagamento di un’imposta forfettaria di Euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta, indipendentemente dai redditi percepiti.
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