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Come aprire una Start-Up

La start up innovativa recentemente introdotta finalmente può costituirsi senza l’intervento del notaio infatti lo scorso 4 luglio 2016 è stato pubblicato sul Decreto Direttoriale del 1 luglio 2016 riguardante “Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata startup innovative”. Basterà munirsi di firma digitale e seguendo la procedura indicata dal registro imprese compilando i dati necessari alla registrazione si potrà costituire la propria start up innovativa.

Definizione e requisiti

L’art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le S.r.l. (compresa la nuova forma di S.r.l. semplificata o a capitale ridotto), sia le S.p.A. le S.a.p.a. sia le società cooperative.

La società per essere definita start-up deve possedere i seguenti requisiti:

  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013)
  • la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015)
  • essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015)
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro
  • non deve distribuire o aver distribuito utili
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013)
  2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa (così integrato con d.l. n. 76/2013).

Deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:

  • facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo
  • facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.r.l. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi
  • facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.r.l. consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta
  • facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity)
  • facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci

Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale

La start-up innovativa è l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonche’ dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione e’ dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

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