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La TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Soggetto passivo TARI:
• Chiunque possieda / detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti è tenuto al versamento della TARI.
Sono escluse:
• le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
• i magazzini intermedi di produzione e i locali adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti nonché le aree scoperte che danno luogo alla produzione di detti rifiuti, qualora asservite al ciclo produttivo, a condizione che lo smaltimento dei rifiuti sia effettuato in conformità alla relativa normativa (Risoluzione n. 2/Df/2014).
La TARI è dovuta dal solo possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, se nel corso dell’anno c’è stata detenzione temporanea (ossia per una durata non superiore a 6 mesi).