Seleziona una pagina
info

A più di sei anni di distanza dal decreto di trasposizione della IV direttiva antiriciclaggio (e in ampio ritardo rispetto alla tabella di marcia fissata dalla legge), approda infine in Gazzetta Ufficiale l’ultimo dei tre decreti attuativi del D.M. n. 55/2022, che contiene l’attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Inizia quindi a decorrere il termine di 60 giorni a disposizione dei soggetti obbligati per trasmettere le informazioni al registro dei titolari effettivi. Sul portale è ora disponibile il servizio per la comunicazione del Titolare effettivo.

Il Titolare effettivo è colui che esercita un’influenza dominante sulle decisioni dell’assemblea. ci sono varie tipologie e andrà indicato a quale tipologia si riferisce. Può essere diretta CRITERIO DELLA PROPRIETA’ (almeno 25% del capitale sociale), indiretta (quando la partecipazione maggiore del 25% è in capo a un altro soggetto giuridico), CRITERIO DEL CONTROLLO (maggioranza dei voti in assemblea, vincoli contrattuali, influenza dominante) CRITERIO RESIDUALE (ricade su chi di fatto ha il potere di rappresentanza della società)

Si ricorda che sono obbligati alla comunicazione del titolare/i effettivo/i tutte le società di capitali, i trust, le fiduciarie e ogni soggetto dotato di personalità giuridica. sono quindi ESCLUSE le società di persone e le ditte individuali.

 

– la comunicazione va fatta entro 60 giorni dalla uscita del decreto per le società già esistenti; avranno tempo fino al 11/12/2023

– per le società che si costituiranno dopo l’uscita del decreto la comunicazione va fatta entro 30 giorni.

– tale comunicazione non potrà essere accorpata a altra comunicazione al registro imprese. Ciò significa che dovrà essere sempre fatta una pratica a se.

– Inoltre andrà fatta una conferma ogni anno (entro 12 mesi dall’ultima variazione comunicata) sempre tramite pratica a se. Solo in questo caso, quello della conferma, ci sarà molto probabilmente la possibilità di confermare la titolarità effettiva in sede di deposito del bilancio.

 

NOTA IMPORTANTISSIMA, UNICO OBBLIGATO A FIRMARE LA DISTINTA E’ L’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’. QUINDI NON POSSONO FIRMARE NE’ DELEGATI NE’ PROFESSIONISTI INCARICATI. PER QUESTO OGNI SOCIETA’ DOVRA’ AVERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE MUNITO DI DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE

 

Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare la violazione dell’obbligo.

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.

La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.