Entro il 30.07.2018 è possibile sanare l’omessa presentazione della Dichiarazione IVA 2018 o la sua presentazione con il solo quadro VA compilato
Al fine di favorire la compliance nei rapporti Fisco-contribuente e, quindi, per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, la Finanziaria 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 634-637) aveva stabilito che l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, ai crediti d’imposta, per una valutazione in merito ad essi. Il contribuente, ricevuta l’eventuale comunicazione di anomalia da parte dell’Agenzia delle Entrate, può segnalare all’Agenzia stessa eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia e tali da giustificare l’anomalia. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati le modalità con cui le informazioni sopra indicate sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza e i rimedi.
Fonte Fiscal Focus