Risoluzione n. 114/E del 31.08.2017
L’Agenzia delle Entrate con propria Risoluzione n. 114/E del 31.08.2017 avente per oggetto “Confisca di beni ex articolo 50 del D.Lgs. n. 159 del 2011 – Esito dei crediti erariali” è intervenuta fornendo i necessari chiarimenti in relazione al corretto comportamento fiscale in merito alla confisca di beni.
In particolar modo l’istante ha subìto prima un sequestro anticipato, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 06.09.2011 n. 159 (cosiddetto Codice delle Leggi antimafia) di alcuni beni, in particolare una attività commerciale ed una licenza di attività commerciale.
Successivamente è intervenuta la confisca definitiva dei suddetti beni.
L’istante ritiene che a seguito della confisca definitiva, non sia tenuto al versamento dei debiti IVA ed Irpef emergenti dalle dichiarazioni presentate per i periodi interessati dall’amministrazione giudiziaria; ciò in considerazione del fatto che essendo la confisca a favore dello Stato si verifica la confusione tra soggetto attivo e passivo nel rapporto tributario.
L’Agenzia delle Entrate nel fornire i necessari chiarimenti precisa che ai sensi dell’articolo 50 comma 2 del Codice delle Legge antimafia“… nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile”.
La norma disciplina una particolare ipotesi di estinzione dell’obbligazione tributaria; di fatto è come se si trattasse di una compensazione tra poste positive (i beni confiscati) e poste passive (i debiti tributari del contribuente).
Agenzia delle Entrate Risoluzione 114/E del 31-08-2017