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In arrivo anche le lettere per mancato invio delle comunicazioni liquidazioni iva

In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate sta notificando gli avvisi bonari ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 con riferimento alle liquidazioni IVA del secondo trimestre a tutti quei contribuenti che, avendo ricevuto nei mesi precedenti la lettera di Invito alla Compliance, sono rimasti comunque inerti. E’ di ieri il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dei commi da 634 a 636 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, dispone che quanto sin qui detto circa le modalità e i termini per poter regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, è estendibile anche nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate. Viene fatta un’ulteriore precisazione per quel che attiene il ravvedimento operoso. Il contribuente può ricorrere all’istituto anzidetto a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Come detto in precedenza, l’unica fattispecie che inibisce di fatto il ravvedimento operoso è la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 o 54-bis, D.P.R. n. 633/72 o, ancora, degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73.