La cartella di pagamento può essere notifica mediante PEC o con lettera raccomandata a/r, e in tal caso il procedimento si perfeziona con la ricezione da parte del contribuente, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28399/17, ha annullato una sentenza del Tribunale di Ferrara, redendo chiarimenti in ordine alla notifica della cartella di pagamento (nella specie, per sanzioni amministrative pecuniarie) direttamente eseguita dall’Agenzia della entrate – Riscossione a mezzo del servizio postale.
Cassazione, ordinanza n. 28399 pubblicata il 28 novembre 2017