Premessa – Ultimi giorni per presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per vedersi addebitare il canone RAI 2016 solo con riferimento al primo semestre.
Si ricorda, infatti, che da quest’anno il canone RAI è riscosso con l’addebito sulla fattura dell’utenza elettrica, poiché è stata introdotta (Legge di Stabilità 2016) la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale è anche detentore di apparecchio televisivo e quindi deve pagare il canone.
In merito alle regole dell’addebito, il costo del canone annuo è di 100 euro ed è spalmato in 10 rate mensili di pari importo, da gennaio ad ottobre. La predetta regola è quella a regime, ossia dal 2017, poiché, limitatamente al 2016, il primo addebito ci sarà sulla prima fattura emessa, dalla compagnia elettrica, dopo il 1° luglio prossimo, dove saranno addebitate anche le rate già scadute (gennaio – giugno) oltre che luglio, per poi proseguire fino alla fattura di ottobre con l’addebito delle restanti rate (da agosto ad ottobre).
Tuttavia, qualora, il contribuente, nonostante sia intestatario di utenza elettrica non sia detentore di alcun apparecchio televisivo, può sottrarsi all’addebito presentando una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, con apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, in cui oltre ad indicare i propri dati anagrafici, compila il Quadro A barrando la relativa casella.
Nella Nota n. 9668 del 20 aprile 2016 emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico è stata fornita la definizione di apparecchio televisivo ai fini del canone: per apparecchio televisivo deve intendersi un qualsiasi apparecchio dotato di sintonizzatore per il digitale terrestre o per il satellite. Sono espressamente non considerati apparecchi televisivi: il tablet, lo smartphone, il computer, ed altri apparecchi a condizione che gli stessi non siano dotati di sintonizzatore per i canali del digitale terrestre o del satellite.
Non addebito limitato al secondo semestre 2016 – La dichiarazione sostitutiva di non detenzione (Quadro A) prevede diversi termini di scadenza, confermate anche nella Circolare n. 29/E dei giorni scorsi.
In particolare, se è stata presentata entro il 16 maggio, a luglio, l’utente non riceverà alcun addebito in bolletta, in quanto in tal caso il canone non sarà dovuto per l’intero anno 2016.
Tuttavia, chi ha saltato la predetta scadenza, può comunque presentare il modello compilando il quadro A. In tal caso però occorre tener presente che:
- se presentato entro il prossimo giovedì 30 giugno 2016, il canone sarà dovuto solo per il primo semestre 2016, mentre non sarà dovuto per il secondo semestre;
- se presentato dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il canone sarà dovuto per l’intero anno 2016 e non sarà, invece, dovuto per l’intero anno 2017.
Sono questi, quindi, gli ultimi giorni per presentare il Modello per vedersi addebitare in bolletta solo il canone riferito al primo semestre. Infatti, presentando la dichiarazione entro giovedì 30 giugno, l’utente si ritroverà addebitato in bolletta l’importo cumulativo delle rate riferite al solo primo semestre 2016 (gennaio-giugno) ossia 51,03 (Circolare n. 29/E/2016).
Qualora, invece, si dovesse saltare anche la scadenza del 30 giugno 2016, almeno per quest’anno l’addebito avverrà con le modalità descritte in premessa (70 euro sulla fattura emessa dopo il 1° luglio e 30 euro spalmati in tre rate da 10 euro ciascuna da agosto ad ottobre).
Il quadro B del Modello – Ad ogni modo vale il principio che per ciascun nucleo familiare il canone RAI è dovuto una sola volta, nel senso che se all’interno dello stesso nucleo vi siano più utenze ciascuna intestata a componenti diversi, l’addebito del canone dovrà avvenire con riferimento ad una sola utenza. A tal fine, è necessario che sia presentato il modello di dichiarazione sostitutiva in cui compilare il quadro B. Quindi, ad esempio, due coniugi con due abitazioni e due utenze ciascuna intestata rispettivamente al marito ed alla moglie, in tal caso, per non avere l’addebito del canone su entrambe le utenze, uno dei due presenta il modello indicando al quadro B il codice fiscale dell’altro. In questo modo l’addebito avverrà solo sull’utenza di quest’ultimo.
A differenza del quadro A, per la presentazione del modello con compilazione del quadro B, non sono previste scadenze, ma vale la regola secondo cui, una volta presentato il modello non si procede all’addebito del canone o, se l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016, si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso (Circolare n. 29/E/2016).
Modalità di invio – È utile, infine, ricordare le modalità di invio. In particolare, il modello deve essere presentato telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel (per accedervi occorre seguire il seguente percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv >Invio web). La presentazione può essere fatta direttamente dal contribuente oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante stesso e alla delega alla sua trasmissione. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.
È, tuttavia, consentita anche la presentazione cartacea. In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Si tenga presente che, per chi invia il modello in questi ultimi giorni, soprattutto nel caso in cui la presentazione avvenga in modo cartaceo, potrebbe verificarsi che arrivi, all’Amministrazione Finanziaria, solo dopo che siano partiti i flussi informativi per l’addebito in bolletta. Quindi, potrebbe capitare che l’utente, nonostante abbia presentato in tempo il modello, si ritrovi comunque addebitata la prima rata del secondo semestre. In tal caso, è comunque, fatto salvo il diritto al rimborso.