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Revisione Legale

 

Stando  alla normativa, ne riportiamo le linee guida essenziali: l’obbligo imposto dalla direttiva europea 2006/43/CE a talune imprese di far controllare i loro conti annuali, da un professionista qualificato, mira a tutelare il pubblico interesse.

I bilanci certificati offrono maggiori garanzie e aumentano la fiducia di tutte le parti che interagiscono con l’attività di un’impresa.

L’attività di revisione legale è disciplinata dal decreto legislativo n. 39 del 2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, che ha modificato la disciplina del controllo dei conti sostituendo alla figura del revisore contabile quella del revisore legale.
Applicando l’insieme di determinate procedure e controlli è possibile identificare in bilancio rischi di errori significativi e individuare gli opportuni criteri adeguati alla valutazione di detti rischi.

Sono soggette alla revisione legale dei conti in via obbligatoria le società per azioni e gli Enti giuridici partecipati dagli Enti locali. Il decreto competitività (articolo 20, commi 7 e 8, del Dl 91/2014), in vigore dal 25 giugno scorso, fa infatti cadere l’obbligo di nominare il collegio sindacale o il revisore nelle Srl che hanno il capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le Spa, ridotto a 50mila euro. Così, continuano a dover nominare il collegio sindacale o il revisore legale incaricato del controllo contabile solo le Srl che:

 

  • superano i parametri che obbligano a redigere il bilancio in forma ordinaria;
  • devono redigere il bilancio consolidato;
  • o controllano un’altra società soggetta alla revisione legale dei conti.

 

Si tratta di una norma pensata per incentivare, viste le difficoltà delle imprese a ottenere finanziamenti dalle banche, la nascita di nuove società per azioni che meglio si prestano, rispetto alle Srl, alla raccolta sul mercato di capitale di rischio e di debito.
L’obiettivo quindi è quello di riscontrare che i valori in bilancio siano ragionevoli e rispondenti all’effettiva situazione della società. Il revisore legale, o la società di revisione legale, deve esprimere il proprio giudizio sull’attendibilità del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sottoposte a controllo legale dei conti, evidenziando, nel caso, la presenza di errori, procedendo con verifiche di dettaglio.

Le attività di verifica sono periodiche e concentrate sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sulla valutazione delle operazioni sociali sia di natura ordinaria che straordinaria.

Mentre il revisore si occupa di verificare la correttezza della tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, il collegio sindacale sorveglia l’operato dell’organo amministrativo e la funzionalità dell’organizzazione, partecipando in modo attivo alle decisioni aziendali.

La revisione legale è riservata agli iscritti al Registro dei Revisori Legali che gestisce l’elenco a livello nazionale attualmente per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’azienda, oltre ad offrire la propria esperienza e professionalità per le attività di revisione legale e di sindaco di cui sopra, si propone di effettuare, insieme al suo staff, revisioni contabili alle società che necessitano di informazioni circa loro eventuali problematiche, anche in occasione di ristrutturazioni aziendali, trasformazioni, fusioni e cessioni di azienda, acquisizioni.

Al termine dell’incarico come disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. 39/2010 prevede per il Revisore il compito di stilare una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e quello di verificare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Le attivita’ di revisione interessano:

  1. SOCIETA’

A seconda che si tratti di società quotate o di società non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato si applica un regime differenziato di controllo contabile.
Nelle società quotate la revisione contabile è affidata ad un Revisore o ad una Società iscritta nel relativo registro e soggetti alla vigilanza della Consob; nelle società non quotate e non tenute al bilancio consolidato la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale.
Nell’ambito societario emergono gli enti di interesse pubblico, ad esempio banche, società emittenti strumenti finanziari diffusi, società di investimento a capitale variabile, per i quali è sancito espresso divieto di esercizio della revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale.

 

  1. Verifiche sindacali presso la sede sociale

 

  1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

L’art. 2 del decreto 286/1999 inserisce la revisione contabile nell’ambito del controllo di regolarità amministrativo-contabile e la affida agli organi di revisione e agli uffici di ragioneria, che devono attenersi ai principi generali della revisione aziendale.
La gestione interna della Pubblica Amministrazione, a norma del D.lgs. 286/1999, si articola in quattro tipologie di controlli:

 

  • controllo di regolarità amministrativo-contabile
  • controllo di gestione
  • valutazione della dirigenza
  • valutazione e controllo strategico

 

  1. SETTORE NO PROFIT

Nell’ambito delle organizzazioni no profit il Revisore coadiuva gli amministratori nel loro compito ed assume funzioni di controllo dell’ente.
Negli enti no profit la presenza del Revisore è discrezionale non essendo prevista alcuna norma che stabilisce l’obbligo per tali enti di avere un revisore.Unico obbligo è quello dell’art. 25 comma 5 del D.lgs. 460/1997 che prevede, qualora i proventi dell’ente abbiano superato per due anni consecutivi i due miliardi di lire, ora euro 1.032.913,80, di recare al bilancio una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori professionisti iscritti all’albo.