L’accertamento con adesione del contribuente, disciplinato dal D.Lgs. n. 218/1997, si propone di fornire all’Amministrazione finanziaria ed ai contribuenti uno strumento snello, ma al tempo stesso garantista, per giungere ad una rapida definizione della pretesa tributaria, per incrementare il gettito fiscale, per ridurre notevolmente il contenzioso tributario e per stabilizzare la pretesa. L’utilizzo del termine definizione – nell’art. 1, del citato D.Lgs. n. 218/97 – evidenzia subito l’intangibilità del nuovo imponibile determinato in contraddittorio fra le parti e l’esito dell’accordo (rectius: atto di adesione) non potrà essere modificato e/o integrato dall’Amministrazione, né impugnato dal contribuente, ferma restando la riserva dell’Amministrazione finanziaria di poter svolgere un’ulteriore azione accertatrice in presenza di particolari circostanze, in forza di quanto statuito nell’art. 2, del richiamato D.Lgs. n. 218/97.
L’atto di accertamento con adesione
L’accertamento con adesione, in forza di quanto previsto dall’art. 7, del citato D.Lgs. n. 218/97, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’Ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
Gli adempimenti successivi sono disciplinati dall’art. 8, che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, prevede che, fermo restando che il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione va eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di cui all’art. 7, in caso di rateizzazione, le somme possono essere versate in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50 mila euro.