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Il comportamento concludente avviene con l’emissione della prima fattura

 

Premessa – Il regime forfettario, così come il “vecchio” regime dei minimi, è un regime naturale qualora l’impresa/lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti. Ciò significa che, a partire dal 1° gennaio 2016, i soggetti interessati operano come contribuenti forfettari applicando le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione. I soggetti che a partire dal 2016 iniziano un’attività ex novo e ritengono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfettario, devono inoltre, darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9).

 

Inizio attività – I soggetti che a partire dal 2016 iniziano una nuova attività e rispettano tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfettario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9). Il contribuente che inizia l’attività nel 2016 e vuole accedere al regime forfettario dovrà quindi, compilare il modello di inizio attività barrando l’apposita casella (Regime fiscale agevolato – codice 2) e dovrà emettere le fatture senza addebito Iva indicando gli estremi della norma comunicando così l’applicazione del regime in questione. La dicitura sarà la seguente: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.

 

Soggetto già in attività – I soggetti già in attività che dal 1 gennaio 2016 intendono “transitare” al regime forfettario dovranno applicare le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione. Ricordiamo che l’esercizio dell’opzione deriva dal comportamento concludente, che avviene emettendo la prima fattura del 2016. In linea generale, il contribuente deve effettuare una scelta tra l’applicazione del regime agevolato o, pur in possesso dei requisiti, l’applicazione/prosecuzione con il regime ordinario, in quanto operare come contribuente forfettario implica l’adozione di determinati comportamenti (ad esempio, non addebitare l’IVA nelle fatture emesse o non esercitare il diritto alla detrazione su quelle di acquisto).

 

Compilazione fattura – Così sulla prima fattura emessa bisognerà indicare la norma che permette l’esclusione dall’applicazione dell’Iva: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.

 

Comportamento concludente – Oltre alla compilazione della fattura il contribuente che ha aderito al regime forfettario dovrà poi porrà in essere il comportamento concludente relativo all’applicazione del regime forfettario: non addebitare l’IVA ai propri cessionari o committenti; non esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA; non effettuare tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili in quanto esonerati, compilazione della dichiarazione dei redditi limitatamente alle dichiarazioni e quadri per essi previsti.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS